Art. 60.
(Procedura per l'emersione dei fatti illeciti).

      1. Presso la Direzione generale del SIS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è presieduta dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, o da un suo delegato permanente, ed è composta dai componenti del Comitato di garanzia di cui all'articolo 32.
      3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dall'insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 59 e, a tal fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque generato.
      4. Coloro che risultino implicati nei reati di cui all'articolo 59, qualora rendano una confessione completa ed attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere motivato, corredato della documentazione raccolta.
      5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4.
      6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, avvalendosi dell'Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione ed avvalersi altresì della polizia giudiziaria.
      7. La Commissione trasmette una relazione semestrale al Comitato parlamentare per la sicurezza.
      8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva

 

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che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può decidere di rendere pubblici singoli atti o parti di essi.
      9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.